NEL GENNAIO 2021, UN GRUPPO DI CITTADINI HA UNITO LE PROPRIE PROFESSIONALITA’ E HA PRODOTTO IL SOTTOINDICATO DOCUMENTO, AVVIANDO UN PROCEDIMENTO GIURIDICO VOLTO AD OTTENERE DALLE ISTITUZIONI LA PIU’ AMPIA TRASPARENZA SULLE MOTIVAZIONI DELLE RESTRIZIONI DELLE LIBERTA’ PERSONALI FONDAMENTALI CHE SONO INVIOLABILI SECONDO IL DETTATO COSTITUZIONALE
Di seguito si riportano i dettagli di chi ha promosso tale azione ai sensi di legge
ITALIA SOVRANA UNITAMENTE A 9 MEDICI GENOVESI PROPONGONO AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA UN RICORSO D’URGENZA A DIFESA DEL DIRITTO SOGGETTIVO ALLA SALUTE DI CIASCUN CITTADINO
Quale responsabile area legale del Movimento Italia Sovrana su incarico del suo presidente XXXXXXXXXXX e dell’associazione genovese italo brasiliana Associacao Solidaria, nella persona del presidente Dott. XXXXX XXXXX, abbiamo presentato ricorso ex art.700 c.p.c. per la tutela del diritto soggettivo di ciascun cittadino italiano, che ora pende nanti il Tribunale Roma sez. Civile con il n. R.A.C. 2747/21.
L’associazione italo brasiliana si fa forte della perizia di 9 splendidi medici liguri i medici e dottori: Enrica xxx; Maria xxx ; Fabio xxx ; Maria xxx; Nicola xxx; Giulia xxx; Roberto xxx ; Vincenza xxx; Daniele xxx. Tutti ringraziamo il Dottori Marco xxx e Stefano xxx per l’importante perizia psicosociologica che ci ha permesso di formulare le seguenti rivoluzionarie ed innovative
CONCLUSIONI: Voglia l’Ill.mo G.I., ex artt. 700, 669 bis c.p.c. e SS., ORDINARE, con decreto inaudita altera parte nel termine di un giorno dalla notifica del presente atto ed pedissequo provvedimento o in quello che l’Ill.mo giudice adito riterrà opportuno o, in subordine, fissata l’udienza per la comparizione delle parti, il deposito in Cancelleria e la pubblicazione, a spese delle resistenti, dato l’interesse pubblico dell’incombenza, nei 5 quotidiani nazionali a maggior tiratura e sui siti web che l’Ill.mo giudice adito riterrà più idonei i documenti come sotto catalogati:
1) Dichiarazione di emergenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 e relativi protocolli;
2) Dichiarazione di pandemia del Direttore generale dell’OMS dell’11 marzo 2020 e relativi protocolli;
3) Tutti i verbali e la documentazione medica prodotta dal Comitato Tecnico Scientifico con i relativi protocolli;
4) Relazione tecnico scientifica che giustifichi su quali presupposti scientifici si utilizzino dei metodi di prevenzione piuttosto che altri e quali protocolli di cura siano utilizzati e quali scartati con le relative motivazioni ed, infine, quali ricerche siano state effettuate per la cura del virus e con quali risultati.
Si chiede che la relazione, venga compilata secondo la traccia sotto indicata, ovvero partendo dall’individuazione dei metodi di prevenzione:
a) Tamponi;
b) Sierologici;
c) Mascherine (sia per gli adulti, sia per i bambini, soprattutto nelle scuole);
d) Distanziamento sociale;
e) Lockdown;
f) Coprifuoco;
g) Chiusure totali o parziali di determinate attività (vedasi ristoranti, bar, palestre, etc…);
h) Istituzioni di diverse aree suddivise per colori;
i) Abbigliamento di protezione del personale sanitario e degli operatori nei mezzi del 118;
Indicare per ciascun metodo
1) A quale o quali altri metodi di prevenzione alternativi è stato comparato;
2) Le ragioni di scelta del metodo e quelle di esclusione rispetto a quelli comparati;
Sui metodi di cura:
a) Quali protocolli vengono adottati per la cura di coloro che contraggono il virus;
b) Quali medicinali vengono utilizzati nei vari stadi della malattia;
c) Con quali altre tipologie di farmaco sono stati confrontati;
d) Le ragioni che hanno portato a scartare i farmaci oggetto di confronto ed a scegliere quelli in uso;
Per capire il tasso di mortalità e la sua incidenza rispetto al dato globale dei morti in Italia nell’anno 2020, ordinare che nella relazione venga fornito il dato dei morti totale dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, indicando voce per voce, partendo dal numero dei morti per influenza, il dato numerico di ciascuna causa di morte. Circa le altre malattie indicare quali protocolli di cura siano stati adottati e quali criteri sono stati eseguiti. Infine sui vaccini:
a) Indicare quali vaccini sono stati scelti;
b) La composizione di ciascuno di essi;
c) Le controindicazione a breve e lungo termine;
ORDINARE, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l’udienza per la comparizione delle parti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o al Ministero della salute di istituire un filo diretto tra cittadino ed il proprio organo consultivo: ovvero il Comitato tecnico scientifico.
ORDINARE, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l’udienza per la comparizione delle parti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o al Ministero della salute di istituire un osservatorio misto, a spese dello Stato, con membri non solo a nomina governativa ma indicati anche dai ricorrenti, sullo stato di salute psichica della popolazione, a seguito delle misure relative lo stato emergenziale;
ORDINARE, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l’udienza per la comparizione delle parti, al Ministero della Salute e/o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’istituzione di centri di ascolto ed assistenza gratuita in ogni capoluogo di provincia, a tutela della salute psicologica di ciascun cittadino
DISPORRE, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l’udienza per la comparizione delle parti, senza sospendere le vaccinazioni, purché fatte su base volontaria, di individuare un laboratorio dove sottoporre ad esame una dose di vaccino scelta da una Commissione mista composta da membri scelti dal Comitato tecnico scientifico e/o dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e/o dal Ministero della salute e medici indicati dai ricorrenti, al fine di accertare in via definitiva la composizione di ciascun vaccino e le controindicazioni a breve e lungo termine, con spese a carico dello Stato, trattandosi di interesse pubblico;
Su queste conclusioni Italia Sovrana, si batterà con chi con serietà, unitamente ai 9 eroi genovesi, al Dott. Pacori, vorrà, partendo dallo studio delle soluzioni e dei percorsi, lavorare per perseguire tali obiettivi comuni e di interesse generale. Attendiamo fiduciosi la decisione del giudice capitolino, aprendo le porte a tutti quei cittadini, movimenti ed associazioni che vogliano risolvere il problema della salute pubblica, partendo, non dallo stomaco, ma con la forza del diritto e della ragione.
ITALIA SOVRANAIL PRESIDENTE Andrea Caputo
RESPONSABILE AREA LEGALE Avv. Alberto Appeddu
SVILUPPI AL 26 GIUGNO 2021
Normalmente l’iter amministrativo dei Giudici chiamati a pronunciarsi in questi casi, sono molto più veloci, ma non è chiaro perchè, in questo caso specifico dove la parte chiamata in causa è il governo, c’è stata “un’inspiegabile” lentezza amministrativa.
L’Avv. Appeddu ha fatto delle legittime osservazioni prima di inviare quanto sotto riportato, osservazioni che non trascrivo in quanto so benissimo che le userà nelle sedi e al momento opportuno.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE
Note con trattazione scritta
R.G.: 2747/2021
Giudice: Dott. Mario Tanferna
Udienza: 01 luglio 2021
Scadenza: 26 giugno 2021
Nell’interesse di:
Associazione Politico culturale Movimento Italia Sovrana, sedente in Codernons (PN) nella via _________________, C.F.: ____________, in persona del suo presidente pro tempore signor XXXXXX XXXXXX, nato ________e l’Ente del Terzo Settore denominata Associacao Solidaria, sedente in Genova nella Piazza ______________, C.F.:___________________, in persona del suo presidente signor XXXXX XXXXXX, nato a ______________, elettivamente domiciliate ai fini del presente procedimento in Selargius nella Via Brunelleschi n.8 presso lo studio dell’Avv. Alberto Appeddu, (cod. fisc.: _________________) che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale allegata al ricorso ex art.700 c.p.c. e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche di rito presso il proprio numero fax 070.8607772, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata: studio____________________
RICORRENTI
CONTRO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del Consiglio, pro tempore c.f:. __________________________, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato.
RESISTENTE
E
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del ministro pro tempore C.F: ________________________ rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato
RESISTENTE
Preso atto che con decreto del 31 maggio 2021, l’Ill.mo Giudice adito, rinviando all’udienza in epigrafe, ha disposto che la suddetta si svolgesse con il deposito telematico di brevi note scritte da depositarsi 5 giorni prima della stessa
Nell’interesse delle ricorrenti l’Avv. Alberto Appeddu, preliminarmente lamenta l’intollerabile arroganza processuale delle controparti, in dispregio di qualsivoglia normativa del diritto di difesa di parte ricorrente.
Già in sede di precedenti note si era dato prova (che si reitera) di avvenuta notifica con deposito del file in xml.
In realtà tale prova non sarebbe necessaria giacché l’Avvocatura dello Stato con istanza di visibilità accolta in data 01 aprile 2021 su istanza datata 09 aprile 2021 con deposito certificato in Polisweb nella medesima data di sottoscrizione alle ore 13:42 (errore?), ha dato prova (salvo ipotesi di chiaroveggenza di controparte) di aver ricevuto la notifica.
Ne consegue che la stessa avrebbe, come previsto dalla norma, dovuto costituirsi entro 5 giorni dall’udienza del 01 aprile.
Invece, in totale dispregio di qualsivoglia regola processuale si è costituita solo in data di ieri (25 giugno 2021 ndr.) alle 14:01.
Ergo, a questa difesa è stato concesso solo termine per note brevi, l’Avvocatura dello Stato, con tutta comodità e fuori da ogni tempo massimo, ha avuto tutto il tempo per elaborare le sue 27 pagine di comparsa.
A differenza di controparte volendo rispettare le regole, che ormai la Presidenza del Consiglio, considera cartastraccia, con il presente si risponderà in sintesi come dall’Ill.mo giudice adito richiesto.
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In via preliminare si chiede la decadenza della costituzione di parte avversa, ovvero in subordine la concessione di note per meglio argomentare i punti sotto, solo sinteticamente (come da decreto) esposti, qualora a parte ricorrente (che ha iniziato la presente controversia nel rispetto delle regole processuali, violate palesemente da controparte) venga negata anche tale giusta richiesta.
Sulla legittimazione si richiamano gli statuti delle ricorrenti, riservandosi ulteriori depositi in sede di eventuali note, se verranno concesse.
Si richiama, inoltre, sulla legittimazione del Giudice Ordinario, sia il già citato arresto nomofilattico n. 17461 del 01 agosto 2006 in materia di diritto soggettivo assoluto e primario, nonché la sentenza della Sezione Penale del Tribunale di Pisa n.419/2021, in materia di DPCM (atti amministrativi n.d.r.).
Sulla richiesta di documentazione, giacché controparte sostiene la stessa sia pubblica, anziché tediare l’Ill.mo giudice adito con tante inutili pagine, dati i tempi biblici tra l’istanza di visibilità e la costituzione avrebbe potuto scaricare e produrre in giudizio quanto richiesto, mettendo così a tacere le richieste di parte ricorrente.
Cosa che non è avvenuta!
Circa la relazione ci si riserva in sede di eventuali note di meglio argomentare, limitandosi in questa sede a richiamare il decreto del Presidente della I Sezione del Tar Lazio (DOC. 7 di cui all’atto introduttivo) che in materia di mascherine nelle scuole ordina il deposito di analoga relazione.
In realtà nel provvedimento ut supra si ordina anche il deposito della Dichiarazione di emergenza e di quella di pandemia dell’OMS, fatta anche nell’atto introduttivo del presente giudizio e reiterata con le presenti note.
Purtroppo su tale richiesta controparte nicchia.
La domanda sorge spontanea: non è che tale silenzio sia dato dall’inesistenza di tali documenti?
Sulla richiesta di un Osservatorio sugli effetti psichici del Covid e dei lockdown sulla popolazione si prende atto del richiamo alla vetusta normativa del 1865 sulla separazione dei poteri (anch’essa opinabile, se verranno concesse le note richieste), non si può che prendere atto del disinteresse della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Sanità sugli effetti di questo terribile periodo sul benessere psicofisico dei cittadini, le cui tutele sono, forse, economicamente meno interessanti della campagna di vaccinazione (tanto a suicidarsi per i debiti, che aumenteranno esponenzialmente a seguito di questo brutto periodo, saranno gli imprenditori italiani, quindi chi se ne importa!!!!).
Sulla vaccinazione: questa è ancora in atto, ergo, tiene in piedi tutto l’impianto di urgenza dello strumento processuale scelto!
Si depositano con le presenti note la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (C 466 61 anno 28 dicembre 2018) contenente la Raccomandazione del Consiglio data 07 febbraio 2018 relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili dal vaccino (218/C 466/01).
Meraviglia anche qui la chiaroveggenza: testualmente si legge: “RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI 1. di elaborare ed attuare piani di vaccinazione a livello nazionale e/o regionale, laddove opportuno, volti ad aumentare la copertura vaccinale al fine di raggiungere gli obiettivi ed i traguardi del piano di azione europeo per i vaccini dell’OMS entro il 2020” (Cit.).
Si depositano, infine, due relazioni tratte della Pfizer in lingua inglese, che ci si riserva di commentare (con ulteriori depositi) in sede di note, eventualmente concesse.
In questa sede ci si limita sul periculum in mora a dire che l’obbligo vaccinale per i sanitari e la green pass che di fatto limita il diritto costituzionale di circolazione sono idonee a sostenere la domanda di sequestro ed analisi di campioni di vaccini di qualsivoglia marca inoculati in Italia per testarne la sicurezza per la salute pubblica, sia assolutamente legittima.
Nel merito: se i vaccini hanno effetto curativo certo, come sostiene controparte, perché la green pass ha durata di soli 270 giorni?
Dopo che succede?
Ed ancora: richiamando le stesse norme sulla trasparenza utilizzate da controparte, perché la stessa si oppone con forza ad una Commissione mista di analisi?
Se i vaccini sono sicuri, per “sbugiardare” le tesi ricorrenti, proprio controparte dovrebbe insistere per la soluzione dalle ricorrenti proposte!
Alla luce di quanto sopra si confida, previa decadenza della costituzione di controparte, nell’accoglimento delle domande proposte nel ricorso introduttivo, ovvero in subordine concessione di note per meglio replicare alla copiosa comparsa di controparte.
Alla stesura delle presenti note ha collaborato, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Emanuela Mestosi.
Si produce:
1) Prova di avvenuta notifica all’Avvocatura dello Stato di Roma in xml
2) Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (C 466 61 anno 28 dicembre 2018) contenente la Raccomandazione del Consiglio data 07 febbraio 2018 relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili dal vaccino (218/C 466/01)
3) Nn. 2 pdf due relazioni tratte della Pfizer in lingua inglese.
Selargius, 26 giugno 2021
Avv. Alberto Appeddu