ECCO UN CASO DI MALA GIUSTIZIA IN TEMA DI ASTE GIUDIZIARIE E MUTUI CON TASSI USURARI, CHE I GIUDICI OMETTONO DI RILEVARE E SI COPRONO L’UN L’ALTRO.

VI PRESENTIAMO IL SISTEMA DI ASTE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI SAVONA.

Quanto segue è solo una sintesi di quanto accaduto (la realtà supera la fantasia)

Racconta Maria Grazia Ghersi

Ripercorro brevemente lo storico a partire dal 2017.

Nel 2017 mi rendo conto della mancanza di trasparenza della contabilità bancaria relativamente al mutuo relativo a quella che sarebbe poi divenuta la procedura esecutiva R.G.N.R. 353/17; interrompo il pagamento del mutuo richiedendo il libro giornale senza ottenerlo e dopo breve tempo parte la procedura esecutiva (nella quale mia sorella viene coinvolta quale erede dell’immobile sottoposto a pignoramento).

L’autorizzazione all’accesso al libro giornale della Banca viene ottenuto in data 05/11/2020.

La procedura è caratterizzata da una serie importante di violazioni ogni volta evidenziate nelle opposizioni fatte ma mai accolte (peraltro senza mai concedere una CTU), tra queste la mancata applicazione dell’articolo 20 L. 44/99 (cosiddetta legge antiusura che prevede il blocco di qualsiasi procedura esecutiva allorquando venga riconosciuto un finanziamento usuraio). Infatti relativamente a un mutuo estinto (diverso quindi da quello per cui era partita la procedura esecutiva) viziato da usura, a seguito di denuncia da me sporta la Guardia di finanza riconosce l’usura e così il Pubblico ministero (PM) Marco Cirigliano (RGNR 6085/2019 – Prod.1) – ; il PM chiede l’archiviazione sostenendo che il reato è prescritto, mi oppongo all’archiviazione portando le prove inconfutabili.

Il GIP Alessia Ceccardi riconosce l’usura (RGNR 6085/2019 – RG GIP 2082/2021 Prod.2) e le prove inconfutabili della mancata avvenuta prescrizione e della consumazione del reato, rigetta la richiesta di archiviazione ed ordina al PM di proseguire le indagini.

Il PM insiste nel sostenere che il mutuo è prescritto e che, essendo morto il rappresentante legale dell’epoca della stipula, le indagini erano concluse (Prod.3 – RGNR 6085/2019).

Mi oppongo..(Prod.4 – RGNR 6085/2019)

Trascorrono mesi e per tentare di accelerare la risposta del GIP chiedo al Procuratore capo della Corte d’Appello di Genova (Prod.5 – RGNR 6085/2019) di avocare a sé la causa e ricorro anche ad un sollecito ex art.409 c.p.p. (Prod.6 – RGNR 6085/2019) indirizzato alla GIP Ceccardi.

Risponde il sostituto procuratore Alessandro Bogliolo della Corte d’Appello di Genova (Prod.7 – RGNR 6085/2019) sostenendo che effettivamente il reato non è prescritto ma non si può applicare l’art.20 della legge 44/99 (cosiddetta legge antiusura) perché manca la dimostrazione del dolo bancario.

Replico con una mia missiva al Sostituto Procuratore Bogliolo (Prod.8 – RGNR 6085/2019) che l’art.20 L.44/99 prescinde dal dolo bancario, non è discrezionale, ma è volto a tutelare la vittima di usura dall’usuraio nel tempo più breve possibile una volta dimostrata l’usura ai sensi della pronuncia della Corte Costituzionale n 192/2014 (Prod.9) che ribadisce che l’applicazione dell’art. 20 L.44/99 non è discrezionale ma è un atto puramente amministrativo, e prescinde totalmente dal successivo proseguimento dell’azione giudiziaria da parte del P.M. che ha rilevato l’usura. Altresì confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n° 7656 del 15/04/2015 ha ulteriormente precisato che la sospensione dei termini per le vittime di usura ed estorsione è strettamente legata alla richiesta di elargizione o mutuo senza interessi, senza discrezionalità da parte del P.M. (Prod.10). In Materia si è espressa la giurisprudenza di merito, ritenendo che “l’interesse dei creditori al pagamento e all’azionabilità in via esecutiva dei propri crediti, vada sacrificato, in quanto di rango inferiore, all’interesse della vittima del reato di estorsione e/o usura, in quanto la ripresa delle azioni esecutive porterebbe all’effetto perverso di portare il reato stesso a conseguenze ulteriori e più gravi (non si discernerebbe il creditore estraneo al reato “sano” dal creditore “reo” e quindi anche quest’ultimo conseguirebbe illecitamente il profitto del reato” (Tribunale Ascoli Piceno sez. fallimentare, 10 novembre 2008; Redazione Giuffrè 2010).

Il GIP Alessia Ceccardi si pronuncia (Prod.11 RGNR 6085/2019 – RGNR1485/2000/21) negando quanto affermato in precedenza sia da ella stessa, sia dal PM Cirigliano, sia dalla Guardia di Finanza (Prod.12 RGNR 6085/2019) sia dal nostro CTP sostenendo che non vi è usura perché i criteri di calcolo utilizzati non rispettano le direttive di Banca d’Italia: peccato che non vi sia alcun bisogno di calcolo perché il tasso di mora supera il tasso soglia!!!

(Nota inserita dal titolare del blog. La Giudice Alessia Ceccardi RINNEGA SE STESSA: da guinnes dei primati in negativo perchè è la prima Giudice in Italia e probabilmente al mondo che rinnega e ribalta la propria ordinanza scritta in data 29 aprile 2022 con delle affermazioni completamente infondate in quanto la presenza di usura prescinde dalle modalità di calcolo dettate dalla Banca d’Italia. Per quale motivo? E’ stata una propria iniziativa o gli è stato ordinato da qualcuno? Non è che per caso chiudendo il procedimento la Giudice pensa di invalidare la denuncia di Rifiuto d’atti d’ufficio presentata dalle Parti offese nei confronti dell’amico e collega P.M. Marco Cirigliano per mancata emissione del decreto amministrativo di sospensione di tutte le aste giudiziarie ai sensi dell’art. 20 l.44/99 di cui avevano diritto Maria Grazia Ghersi e Patrizia Ghersi? O forse tale denuncia o accusa al P.M. Marco Cirigliano è stata già invalidata e/o insabbiata da qualche autorità Superiore alla stessa Giudice Alessia Ceccardi derubricando tale denuncia a Modello 45 senza che venisse comunicato nulla alle dirette interessate dalle autorità giudiziarie preposte?Domande a cui i Magistrati indicati non hanno interesse a rispondere perchè vige la presunta totale assenza di terzietà in capo agli stessi in favore dei colleghi e verosimilmente amici dei medesimi – ed è questo il motivo per cui vige la totale incompatibilità ambientale relativamente ai procedimenti giudiziari in essere sia civili che penali che vede coinvolte Maria Grazia e Patrizia Ghersi sia nella Procura e nel Tribunale di Savona, nonchè nel Tribunale di Genova, nonchè nella Procura di Torino, dove SEMBRA, sia stato trasferito il P.M. Marco Cirigliano).

Prosegue Maria Grazia Ghersi

Mia sorella ed io richiediamo la riapertura del caso sul quale a tutt’oggi la Gip Ceccardi si riserva di pronunciarsi.

Nel frattempo il giudice dell’esecuzione Luigi Acquarone denuncia mia sorella perché aveva letto una lettera scritta dall’avvocato in presenza dei visitatori che venivano a vedere la casa – non quindi in sede d’asta – con il consenso della Custode, sia in base al principio della trasparenza amministrativa, sia per far valere un diritto negato cioè la mancata applicazione dell’articolo 20 della legge 44/99 che avrebbe bloccato la vendita della casa (Prod.10) ; a prescindere dal fatto che il reato non sussiste sia perché mia sorella è stata autorizzata dalla Custode alla lettura della Pec dell’avvocato, sia perché quello che ha scritto l’avvocato è assoluta verità e sia perché esercitando tale diritto mia sorella non può essere comunque perseguita ai sensi dell’articolo 51 c.p. “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità ….”. Si ribadisce che l’autorizzazione della custode quale pubblico ufficiale alla lettura della Pec è stata registrata, certificata giuridicamente e consegnata ai magistrati che indagano mia sorella, i quali, dopo aver provato a invalidarla senza successo, continuano a ignorarla completamente, sebbene la custode abbia detto testuali parole “…Lei come esecutata ha diritto a dire…”.

Si evince dalla trascrizione degli atti del verbale d’udienza del 19/07/24, in cui mia sorella è stata interrogata, che non ci sono gli estremi per l’accusa di turbativa d’asta non essendo in sede d’asta e non avendo lei usato né violenza, né minaccia, né raggiri né mezzi fraudolenti, né quant’altro previsto dall’art. 353 del codice penale di cui è accusata ingiustamente.

Mia sorella ha invocato con 2 atti regolarmente registrati all’Agenzia delle entrate la tutela dell’Individuo e della Persona Umana così come espresso nella Costituzione e nelle leggi 881/77 e 848/55 , leggi di ratifica di trattati internazionali relativi ai diritti inviolabili dell’Uomo e pertanto prevalenti rispetto alle norme del diritto positivo così come indicato dall’art. 10 della Cost.

Concludo dicendo anche che abbiamo un verbale redatto da ufficiale giudiziario (Prod. 13 – RG 8340/2020), a seguito della richiesta del libro giornale, in cui il funzionario bancario afferma che ‘probabilmente’ non esistono i libri contabili richiesti per cui già questo sarebbe un motivo di invalidità totale del mutuo, ma nessun dei giudici coinvolti a vario titolo nei vari step dei procedimenti giudiziari (civili e penali) ha mai pensato di ordinare almeno una sospensione cautelativa della procedura esecutiva.

Vi sono poi perizie di parte con dimostrazione basate su prove e controprove matematiche della presenza sia di usura, sia di clausole abusive che di manipolazione del tasso Euribor, ma anche tutto questo è stato tassativamente ignorato da tutti i giudici che si sono susseguiti in tutte le procedure giudiziarie pregresse e pendenti, senza mai concedere una CTU e/o indire un’udienza dedicata di confronto/contradditorio tra CTU e CTP, nonostante la Corte di Cassazione con sentenza 3717 del 08/02/2019 (Prod.14) ribadisca il contenuto di ulteriori pronunce della Cassazione e Cassazione a Sezioni Unite (Cass. n. 2761/2015; Cass. n. 6155/2009; Cass. S.U. n. 30175/2011), che avevano già ampiamente suffragato il Valore della CTU nell’ambito della cause che vertono in materia di diritto bancario, ovvero che i Giudici hanno l’obbligo della nomina del CTU ogni volta che si tratta di contenziosi in materia bancaria in quanto i medesimi hanno una formazione di natura prettamente Magistrale.

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