Video dell’intervento, a seguire gli approfondimenti (di Laura Carosi)
Approfondimenti di Laura Carosi
(Questo post è un po’ tecnico, se vogliamo, ma l’argomento è complesso e non ho trovato altro modo per spiegarlo che riportare le leggi e spiegarle passo passo, spero che questo non scoraggi nessuno e sia anzi un approfondimento utile per comprendere meglio gli argomenti di cui parlo nel video)
D. Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile)
Art. 12 – Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile
1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività’ di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma, i Comuni, (…) assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori (…) e, in particolare, provvedono, con continuità:
a) all’attuazione, in ambito comunale delle attività’ di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, (…) come recepiti dai diversi ordinamenti regionali (Domanda: cari sindaci, cosa avete fatto a gennaio e febbraio per PREVENIRE I RISCHI?!?);
b) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; (…)
e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile (…) e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione (Cari sindaci, cosa prevede il piano di Protezione Civile del vostro Comune, l’avete magari persino approvato, ma… l’avete letto? L’avete messo in pratica??);
f) al verificarsi (e dice “al verificarsi, NON in previsione, NON per prevenire, bensì AL VERIFICARSI. Quindi… le misure di cui al DL 19/2020 e successivi avreste potuto ATTUARLE al verificarsi di un evento, NON, genericamente, “in considerazione della diffusione del virus”, anche perché le misure extra legem, ce l’hanno detto tanti tribunali, NON POSSONO essere emesse a scopo preventivo!) delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale; (…)
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
a) dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile (Valutazioni FORMULATE, il che, trattandosi di un atto amministrativo e di misure non previste dalle leggi ordinarie, significa DOCUMENTATE, non meramente nominate fra le motivazioni di una ordinanza) costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività’ di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività’ dell’uomo (E qui, cari sindaci, siete tutti chiamati in causa: avete dato le giuste informazioni ai vostri cittadini, avete avvertito la popolazione del fatto che non avevate dichiarato alcuna emergenza sul territorio o avete pubblicato post che elencavano “obblighi” e “divieti” mai attuati con ordinanza? Avete fatto dirette Facebook in cui raccomandavate di ubbidire ai dpcm, ben sapendo che non possono essere efficaci sui cittadini senza la vostra firmetta, con relativa assunzione di responsabilità, su un’ordinanza legittima e opportunamente documentata ai sensi della Legge 241/90? Avete anche voi pubblicato in albo pretorio i riassunti dei dpcm, facendo credere ai vostri concittadini che fossero dogmi, mentre spettava a voi ATTUARE le misure necessarie, secondo i principi di proporzionalità e urgenza, nonché modulandole in base al reale andamento epidemiologico?? Avete fornito correttamente il numero dei malati o avete spacciato i positivi a tampone non diagnostico come “casi COVID” – senza sintomi erano al massimo casi SARS-Cov-2 – per nascondere la vostra ignavia?);
c) del coordinamento delle attività’ di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da’ attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all’articolo 7, comma1, lettere b) o c). (E qui notiamo che, sebbene l’emergenza di livello b) o c) coinvolga anche altra amministrazioni, rispettivamente Regione e Stato, il potere attuativo resta sempre saldamente nelle mani del Sindaco! Infatti sia il Consiglio dei ministri che la giunta regionale – NON il Presidente di Regione, ma la giunta, organo collegiale! – hanno compiti di mero indirizzo e coordinamento, ovvero forniscono le linee guida che i sindaci devono adottare e applicare, secondo necessità e seguendo i principi del buon governo e della collaborazione, sul territorio che solo loro conoscono e gestiscono con cognizione di causa e nel rispetto dell’ordinamento giuridico!)
6. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze (e come lo chiede questo intervento? Ma con un atto amministrativo ufficiale, motivato e PUBBLICO, ovviamente! Ovvero, usando le parole della vecchia 225/92 o di moltissime leggi regionali di Protezione Civile – la maggior parte delle quali non sono state aggiornate dopo il 2018 – DICHIARA LO STATO DI CRISI, di calamità ovvero l’emergenza di livello a). Ma per fare questo, deve poter dimostrare di avere dispiegato tutte le risorse a disposizione del Comune e che queste siano insufficienti a gestire il problema, quindi… disinfezioni stradali à go-go, spaccio di mascherine autoprodotte dagli amici degli amici, volontari di Protezione Civile che consegnano medicine e pasti a domicilio e tante altre attività assolutamente necessarie in una “pandemia” mai ufficialmente dichiarata né dalla OMS né del Ministero Salute. E siccome, purtroppo, non si è riusciti neanche così a terminare le risorse, e firmare ordinanze senza dichiarazione dell’emergenza era un pochino rischioso dal punto di vista legale, l’unica alternativa era far credere a tutti che i dpcm fossero “legge”, che i poveri sindaci non potessero far altro che ubbidire, magari mostrandosi solidali con la popolazione sofferente, con i locali a cui nessuno ha mai davvero ordinato di chiudere, con i bambini a cui nessuno ha mai veramente imposto la distanza sociale o la mascherina, con i malati a cui sono state negate le cure, gli interventi chirurgici “non urgenti”, con gli anziani che non osavano neanche uscire a sgranchire le gambe e che magari poi sono morti per trombosi… l’importante era non firmare nulla!) e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione (…).
Ma veniamo al D. Lgs. 267/2000, citato dal Codice di Protezione civile stesso, andiamo a vedere quali siano davvero, nel dettaglio, i compiti di un Sindaco!
D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali – TUEL)
Art. 50 – Competenze del sindaco e del presidente della provincia
5.In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (checché ne dicano certi giuristi, e nonostante le virgole mancanti – il legislatore le avrà dimenticate per scarsa dimestichezza con la sintassi italiana?? – la lingua è chiara e anche la legge: le emergenza sanitarie nel nostro Paese sono di competenza del 118 e NON del Consiglio dei Ministri! Ergo, finché non subentrino le autorità sanitarie, in caso di tali emergenze spetta al Sindaco prendere i primi provvedimenti. Ha qualcosa a che vedere questo con le emergenze di Protezione Civile? NO!) le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita (Quindi CHI avrebbe potuto far chiudere gli esercizi commerciali? Il Sindaco e solo lui, non certo con dpcm!), anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. (OHHH! E quali sono questi “altri casi”? beh, per esempio una pandemia dichiarata dalla OMS, con tanto di attivazione del Piano pandemico, deve essere gestita dal Ministero della Salute, una emergenza di Protezione Civile invece prevede ordinanze del capo dipartimento della Protezione Civile – ocdpc -, istituito in seno al Consiglio dei ministri, un incendio boschivo viene gestito dalla Regione – art. 11 del D. Lgs. 1/2018 -, ma sempre e solo il Sindaco può emettere ordinanze extra legem che vincolino i cittadini sul territorio comunale – vedi comma 6, riportato subito sotto)
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
Art. 54 – Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento (per intenderci, un Sindaco ha facoltà di derogare persino alle leggi ordinarie dello Stato – e nel nostro intero ordinamento può farlo SOLO lui! – ma non alla Costituzione – quindi non può toccare i diritti civili dei cittadini, che non per nulla sono definiti “inviolabili” – né alcuna materia in cui vi sia riserva di legge – ad esempio, per quanto attiene alla libertà di movimento, la riserva di legge è persino DOPPIA, quindi di non uscire di casa non ce lo impone proprio nessuno!), provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (…)
5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento. (Nota a margine: secondo voi, una ordinanza che, contrariamente a quanto consentito in legge, disponga l’obbligo di indossare la mascherina, comporta conseguenze sull’ordinata convivenza con gli abitanti dei comuni attigui?? Mettiamo che io voglia andare al mercato del Paese vicino, ma lì il Sindaco abbia disposto dei divieti o degli obblighi contrari alla Costituzione e ai diritti umani e i cittadini siano stati convinti a suon di dirette Facebook che ciò sia perfettamente normale… potrei avere qualche problema, potrei finire lapidata o minacciata da questi poverini manipolati da ordinanze non proprio ben motivate? Se della legittimità di tali assurde restrizioni fossero malauguratamente convinte anche le forze dell’ordine, per ignoranza o connivenza che sia, potrei finire a discutere con loro e magari minacciata di azioni penali, previste a febbraio 2020 da un decreto-legge poi abrogato per manifesta illegittimità? Potrei trovarmi impossibilitata a visitare un parente caro in ospedale o potrebbe essermi negato un pubblico servizio, come ad esempio l’accesso agli uffici comunali o al commissariato di Polizia grazie all’ignavia o alla malafede del Sindaco, che magari abbia emesso una collezione intera di ordinanze illegittime e si rifiuti di rispondere alle istanze di accesso agli atti emergenziali, che sono un diritto sacrosanto del cittadino??)
6. In casi di emergenza, (…) ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può (NON “deve”, ma può… se risultasse assolutamente necessario, con atto motivato e basato sui soliti criteri di proporzionalità, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché nel rispetto dei “principi della collaborazione e della buona fede”, come previsto dall’art. 1 della Legge 241/90) modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.
Spero che ora siano chiare per tutti le enormi e gravissime responsabilità dei nostri “primi cittadini” e le profonde irregolarità nella gestione di questa emergenza, dichiarata il 31 gennaio 2020 in base al D. Lgs. 1/2018, il quale, però, era lo strumento meno adeguato in assoluto fra tutti quelli a nostra disposizione, per gestire una emergenza sanitaria.
Per tutte queste ragioni, ritengo assolutamente fondamentale inviare la richiesta di accesso agli atti per chiedere ai Sindaci, Prefetti e Regioni se abbiano o meno dichiarato l’emergenza e procedere poi con delle denunce sistematiche relative alle inadempienze e , soprattutto, alle informazioni false e manipolatorie con cui la popolazione è stata indotta a credere di dover rispettare i DL “emergenziali” e in base alla quale ha ricevuto, e spesso pagato, dei verbali di accertamento che non sono neanche titoli esecutivi.
Spero davvero che tanti cittadini partecipino, inoltrando ognuno il proprio esposto, e chiedano risarcimento alle amministrazioni!
Qui avete il video del mio intervento alla manifestazione in piazza del Plebiscito a Viterbo di sabato 28 agosto 2021. (Come al solito, non fate troppo caso ai capelli…)