(NE’ E’ CONSIGLIATA UN’ATTENTA E APPROFONDITA LETTURA A MAGISTRATI E AVVOCATI, NONCHE’ AI CITTADINI CONSAPEVOLI)
Laura Carosi – Convegno 29/30 maggio 2021 a Bolsena
(In calce il video completo dell’intervento)
Prologo di Laura
In questo video leggo e commento i primi articoli del D. Lgs. 1/2018, anche noto come Codice della Protezione Civile.
In particolare, si tratta degli articoli che descrivono e delimitano le competenze di ciascuna amministrazione dello Stato e che stabiliscono l’iter da seguire per la dichiarazione dello stato di emergenza, che deve sempre partire da un’emergenza di livello a) per poi estendersi al livello b) e, solo laddove impossibile gestirla con le risorse nazionali, al livello c), ovvero “di rilievo nazionale” (vedi modello FOIA per dettagli).
Tanto per fornire una dimostrazione concreta di quello che asserisco, allego lo screenshot di una dichiarazione dell’emergenza regionale del 2018 (ovvero in base al “nuovo” Codice di PC e prima che la Legge regionale venisse modificata – guarda caso nel 2020!!):
Gli unici con poteri attuativi, tuttavia, restano sempre e solo i sindaci, di qualunque livello sia l’emergenza. Stato e regioni, infatti, hanno competenze di coordinamento e indirizzo, senza che sia previsto in alcun modo che gli atti emessi da queste due ultime amministrazioni possano avere effetti direttamente sui cittadini o che chiunque possa derogare alla Costituzione o alle leggi ordinarie in materie soggette a riserva di legge.
Per avvalorare questa affermazione, invece, mi voglio avvalere del sito del Comune di Forlì:
Risulta inoltre incomprensibile la mancata attivazione del “Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale”, volgarmente detto Piano pandemico ( approvato nel 2006 e perfettamente vigente all’epoca), e l’istituzione del non troppo qualificato CTS, laddove esisteva già un CCM: Centro nazionale prevenzione e controllo malattie (comitato scientifico permanente), il “primo organismo “federale” di coordinamento tra i diversi livelli del sistema sanitario italiano, voluto dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare le emergenze sanitarie e promuovere la salute dei cittadini”, “istituito con la Legge 138 del 26 maggio 2004 e il Decreto del Ministro della Salute del 1° luglio 2004 [che] ne ha definito l’organizzazione”, “con lo scopo di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo”.
Sembrerebbe dunque evidente che l’Italia disponesse già di un apposito “comitato scientifico”, addirittura PERMANENTE, del quale, però, non abbiamo mai sentito parlare né dai media e né nelle varie dirette Facebook dei nostri apprezzatissimi politici. E ricordo sempre che tutti questi comitati sono a carico dei contribuenti…
(Vedi sito del CMM al link: https://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/7)
L’art. 25 del D. Lgs. 1/2018, del quale non ho avuto tempo di parlare al convegno, ben ci illustra quali siano le modalità con cui le regioni possono fornire linee guida nell’ambito delle proprie competenze (e NON oltre quelle!):
11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà Legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe (NdT: ovvero NON ordinanze, ma atti ANALOGHI e, soprattutto, non atti dittatoriali del Presidente di Regione, ma in seguito a deliberazione dell'organo COLLEGIALE, il quale, contrariamente al Presidente, detiene la potestà legislativa!) a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali (NON nazionali, NON costituzionali, NON europee, ma solo ed unicamente REGIONALI! La Regione, infatti, contrariamente a quanto previsto per il Sindaco, non ha alcun potere di deroga alle leggi statali!) vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.
Art. 24, comma 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile. Uh, ma.... oopps! Avrebbero dovuto esserci delle procedure istruttorie? Stranissimo che sembrino essere state del tutto omesse ai fini dell'emissione della Delibera 31 gennaio 2020, vero? Altra stranezza: avete notato come si parli di adempimenti da parte delle regioni e province autonome, nonché del Dipartimento della PC, ma... NON da parte del Governo? Sarà forse perhé il D. Lgs. 1/2018 non prevede affatto che una emergenza di rilievo nazionale sia gestita con decreti-legge???
Beh... le cose da dire sono troppe per condensarle in un post ma anche in un video di quasi un'ora è impossibile, quindi qualcosa, giocoforza, manca. IL VIDEO