Fonte: AVV. MARCO DE GREGORIO
La Cassazione, con l’ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti dalla presentazione di una domanda di rateizzazione per una cartella esattoriale da parte di un contribuente.
L’art. 19 delle disp. risc. imp. redditi (D.P.R. n. 602/1973), come modificato dal D.Lgs. n. 110 del 2024, prevede che i contribuenti in difficoltà economica possano richiedere il pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo, purché non superino i 120.000 euro per ciascuna richiesta. Le condizioni di rateizzazione sono le seguenti:
- un massimo di 84 rate mensili per le istanze presentate negli anni 2025 e 2026;
- fino a 96 rate mensili per quelle inoltrate nel 2027 e 2028;
- un limite di 108 rate per le richieste successive al 1° gennaio 2029.
Prima di queste modifiche, la dilazione massima consentita era di 72 rate per le cartelle esattoriali notificate.
Nel caso esaminato dalla Corte, il contribuente aveva impugnato diversi avvisi di intimazione, sostenendo di non aver ricevuto le relative cartelle esattoriali. Tuttavia, era stato accertato che egli aveva avanzato una richiesta di rateizzazione, successivamente decaduta per mancato pagamento delle rate.
La Corte ha stabilito che il fatto stesso di richiedere una rateizzazione equivale a dimostrare consapevolezza delle cartelle esattoriali, rendendo irrilevante qualsiasi vizio di notifica. Questo comportamento, infatti, è considerato concludente e, di conseguenza, sanante rispetto a eventuali irregolarità nella notifica. Inoltre, gli Ermellini affermano che l’istanza di rateizzazione interrompe i termini di prescrizione.
La Corte ha altresì precisato che, pur non precludendo al contribuente di contestare la validità della cartella, la richiesta di rateizzazione rappresenta un riconoscimento del debito, con effetti giuridici rilevanti ai sensi dell’art. 2944 del c.c., secondo cui “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
La differenza tra interruzione e sospensione della prescrizione è significativa. L’interruzione si verifica quando il soggetto manifesta la volontà di esercitare un diritto, facendo decorrere nuovamente il termine prescrizionale da capo. Al contrario, la sospensione sospende temporaneamente il termine, che riprende dal punto in cui era stato sospeso, senza azzerarsi.
L’ordinanza della Corte, inoltre, richiama diverse pronunce precedenti, tra cui la n. 11338 del 2023, che chiarisce come l’istanza di rateizzazione del debito tributario, pur non implicando acquiescenza alla pretesa tributaria, comporti comunque:
- un riconoscimento del debito, idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.;
- l’incompatibilità con la contestazione della mancata notificazione delle cartelle.
In conclusione, l’effetto di interruzione dei termini di prescrizione, prodotto dalla richiesta di rateizzazione, consente all’Agenzia delle Entrate di avanzare pretese anche oltre il termine di prescrizione originario, poiché questo è stato interrotto dalla volontà espressa dal contribuente di dilazionare il debito.