Pubblicato il: 04/12/2024

Anche nel 2025 continuano a essere valide le disposizioni sugli orari delle visite fiscali introdotte quest’anno.
Le fasce di reperibilità – stabilite per i controlli dell’INPS in caso di malattia – sono, ora, identiche sia per i dipendenti pubblici sia per quelli privati. Nessuna modifica è stata invece apportata agli esoneri già previsti, alle sanzioni applicabili o alle modalità per aggiornare i dati relativi all’indirizzo presso il quale si è reperibili.
Con l’abrogazione del decreto n. 206/2017, noto come decreto Madia-Poletti, giudicato incostituzionale nella parte in cui stabiliva regole diverse per i lavoratori del pubblico e del privato, si applicano ora, senza distinzione, le stesse fasce di reperibilità per le visite fiscali. Questa uniformazione, sancita dal TAR del Lazio, è stata recepita dall’INPS nel messaggio n. 4640/2023.
Gli orari per le visite fiscali rimangono invariati anche per il 2025 e sono uguali per i dipendenti di aziende private e per quelli pubblici. Le fasce da rispettare, valide sette giorni su sette, inclusi fine settimana e festivi, sono:
  • mattina: 10:00 – 12:00;
  • pomeriggio: 17:00 – 19:00.
Quando un lavoratore o una lavoratrice è impossibilitato/a a svolgere le proprie mansioni per ragioni di salute, il medico curante trasmette il certificato di malattia in via telematica all’INPS. Su richiesta del datore di lavoro o su iniziativa dell’Istituto, è possibile verificare la presenza del lavoratore presso l’indirizzo comunicato e, se necessario, effettuare una visita fiscale.
La visita fiscale è disposta dall’INPS dopo l’invio del certificato di malattia. Può avvenire d’ufficio per i dipendenti pubblici o privati con diritto alla tutela previdenziale, oppure essere richiesta dal datore di lavoro. Il certificato medico, redatto dal professionista e trasmesso all’Istituto, specifica:
  • la data di inizio e quella di fine presunta della malattia;
  • i dati anagrafici e l’indirizzo presso cui il lavoratore è reperibile.
L’INPS può effettuare controlli nell’arco temporale indicato nel certificato, rispettando le fasce orarie stabilite dalla normativa. È importante verificare che le informazioni inserite nel certificato siano corrette e che il nome riportato sul campanello corrisponda a quello del lavoratore, per evitare eventuali sanzioni.
I dipendenti che, durante il periodo di malattia, si trovano in un domicilio diverso da quello comunicato possono modificarlo seguendo queste procedure:
  • per i lavoratori privati assicurati presso l’INPS, occorre informare preventivamente la Struttura territoriale competente e il datore di lavoro. In caso di trasferimento in un paese UE, l’Istituto può richiedere una visita preventiva, volta ad accertare l’assenza di rischi dovuti allo spostamento, mentre per paesi extra UE è necessaria un’autorizzazione;
  • i dipendenti pubblici devono avvisare la propria amministrazione, che provvederà a comunicare la variazione all’INPS.
La variazione dell’indirizzo può essere effettuata online tramite il portale dell’Istituto, accedendo al servizio dedicato con SPID, CIE o CNS.

Esistono situazioni specifiche in cui è consentito ai lavoratori di non rispettare le fasce orarie di reperibilità. Tuttavia, queste assenze devono essere comunicate al datore di lavoro e giustificate. Inoltre, non devono assolutamente determinare una compromissione dello stato di salute o della guarigione del lavoratore.
I casi di esonero includono:

  • cause di forza maggiore;
  • gravi motivi personali o familiari;
  • accertamenti specialistici coincidenti con le fasce di reperibilità.
Inoltre, il medico curante può prevedere l’esenzione anche in altri casi, come:
  • patologie gravi per le quali sono necessarie cure salvavita;
  • stati patologici dovuti ad invalidità pari o superiore al 67%;
  • una causa di servizio certificata che abbia determinato l’attribuzione della menomazione, singola o multipla, alle prime tre categorie indicate nella “tabella A” allegata al D.P.R. n. 834/1981, oppure il riconoscimento di patologie incluse nella “tabella E” dello stesso decreto (applicabile esclusivamente ai dipendenti pubblici).
Secondo quanto stabilito da prassi e giurisprudenza, vi sono alcuni esempi di motivazioni considerate valide per giustificare l’assenza dall’indirizzo dichiarato durante le fasce di reperibilità:
  • appuntamenti con il proprio medico di base, qualora non possano essere fissati in altri momenti;
  • esigenza di sottoporsi a iniezioni necessarie per trattamenti legati alla patologia certificata;
  • ritiro di esami diagnostici, come radiografie, correlati al certificato medico;
  • trattamenti odontoiatrici urgenti;
  • necessità di acquistare farmaci in farmacia.
Sono ammesse anche motivazioni non direttamente connesse alla malattia, come:
  • partecipazione ad attività di volontariato, purché compatibili con lo stato di salute dichiarato nel certificato;
  • visita a familiari ricoverati in ospedale, se l’orario di accesso coincide con le fasce di reperibilità previste per i controlli fiscali.
In caso di mancata reperibilità senza valida giustificazione, l’INPS invita il lavoratore a presentarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale competente. Se il lavoratore percepisce un’indennità di malattia, deve presentare una giustificazione per l’assenza alla visita di controllo, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni amministrative e disciplinari nei suoi confronti.
Inoltre, l’assenza ingiustificata comporta alcune sanzioni, tra cui la riduzione della retribuzione del:
  • 100% nei primi 10 giorni di malattia;
  • 50% nei giorni successivi.
Il lavoratore può comunque presentare una giustificazione per evitare sanzioni più gravi o azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

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