Pubblicato il: 03/11/2024

L'istituto del pignoramento presso terzi è un tipo di espropriazione forzata che consente al creditore di pignorare:
  • crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo;
  • cose mobili di proprietà del debitore, che il creditore procedente ritiene si trovino in possesso di un terzo.
La normativa di riferimento in materia di pignoramento presso terzi è contenuta nel Libro III del codice di procedura civile, agli artt. 543 e seguenti.

A norma dell’articolo 2740 del codice civile, il debitore è tenuto a rispondere delle proprie obbligazioni con l’intero patrimonio, presente e futuro: è ciò che si definisce garanzia patrimoniale generale. Questa garanzia permette al creditore, in caso di mancato adempimento da parte del debitore, di agire in giudizio per ottenere un titolo esecutivo, che legittima l’aggressione dei beni del debitore stesso.
Se il debitore non esegue spontaneamente l’obbligo sancito nel titolo esecutivo (come una sentenza, un decreto ingiuntivo o una cambiale), il creditore ha facoltà di attivare un processo esecutivo: una procedura complessa e articolata in più fasi, la cui finalità è il soddisfacimento delle sue pretese creditorie.

Il processo esecutivo si apre con il pignoramento, un atto che vincola determinati beni del debitore, sottraendoli alla sua disponibilità. Questo atto ha lo scopo di impedire che il debitore alieni o disponga di tali beni, danneggiando così le ragioni del creditore. La finalità ultima del pignoramento è, dunque, quella di rendere inefficaci eventuali atti di disposizione posti in essere dal debitore sui beni pignorati.

Il sistema giuridico nazionale, tuttavia, prevede dei paletti al fine di bilanciare il diritto dei creditori di recuperare i propri crediti con la necessità di proteggere il valore della dignità. Ecco i limiti principali posti alla procedura di pignoramento.

Limiti al pignoramento di beni immobili
La casa del debitore può essere pignorata, ma sussistono restrizioni particolari, soprattutto se il creditore è l’Agenzia delle Entrate. I requisiti per procedere includono:

  • importo del debito con il Fisco superiore a euro 120.000;
  • patrimonio immobiliare complessivo del debitore pari almeno a euro 120.000;
  • possibilità per il debitore di effettuare il pagamento a rate.
Non è possibile procedere al pignoramento della casa se:
  • il debitore possiede un solo immobile che coincide con la residenza anagrafica;
  • l’immobile non è classificato come bene di lusso.
Nel caso di casa cointestata, il bene può essere pignorato e, una volta venduto, il debitore cointestatario dovrà restituire la quota spettante all’altro comproprietario.

Limiti al pignoramento dello stipendio

Il pignoramento dello stipendio è una forma di pignoramento presso terzi, in cui i beni del debitore sono in possesso di un terzo, come il datore di lavoro. La legge tutela il minimo vitale del debitore, stabilendo che lo stipendio può essere pignorato fino a 1/5 dell’importo netto mensile. Nel caso di crediti alimentari, il pignoramento può arrivare fino al 30% dello stipendio.
Per i crediti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, si applicano limiti specifici:

  • 1/10 dello stipendio per importi fino a euro 2.500;
  • 1/7 dello stipendio per importi fino a euro 5.000;
  • 1/5 dello stipendio per importi superiori a euro 5.000.
Questi limiti mirano a bilanciare il diritto del creditore al recupero del credito e il diritto del debitore a mantenere condizioni di vita dignitose.

Limite di pignoramento alla pensione e minimo vitale

In Italia, il pignoramento della pensione è regolato con attenzione proprio per garantire ai pensionati condizioni di esistenza dignitose. Vediamo i punti principali che regolano il pignoramento di pensioni e stipendi nel contesto delle normative italiane:

  1. Limite di pignoramento e minimo vitale: La pensione non può essere interamente pignorata. Il nostro ordinamento salvaguarda una somma minima necessaria per una vita dignitosa, nota come "minimo vitale." L'importo del minimo vitale è aggiornato annualmente, tenendo conto del costo della vita e del valore dell'Assegno sociale, che è soggetto a rivalutazione periodica.
  2. Quota pignorabile: Per debiti ordinari, come ad esempio quelli verso privati o banche, il pignoramento di pensioni e stipendi può arrivare al massimo a un quinto (1/5) del reddito mensile netto. Lo stesso limite del 20% si applica anche alla retribuzione mensile netta per debiti di natura fiscale, ossia i tributi dovuti a Stato, Province e Comuni.
  3. Esenzione delle pensioni assistenziali: Non tutte le pensioni possono essere oggetto di pignoramento. Sono soggette a pignoramento solo le pensioni previdenziali, mentre le pensioni assistenziali, erogate per sostenere categorie vulnerabili della popolazione, sono escluse da tale misura. Questo distingue chiaramente tra i trattamenti previdenziali, che possono essere pignorati entro i limiti previsti, e quelli assistenziali, che sono invece protetti.
Limite di pignoramento del conto corrente
Non esiste una somma minima al di sotto della quale non è possibile pignorare un conto corrente. Pertanto, anche per un debito di 500 euro, il creditore potrà attivare la procedura di pignoramento, e recuperare anche le spese legali e procedurali qualora il conto sia in positivo.
Il legislatore, però, ha previsto alcune limitazioni con riferimento a pensionati e lavoratori dipendenti. Infatti, per tali soggetti, le somme depositate sul conto prima della notifica del pignoramento – e relative a stipendio o pensione – possono essere pignorate solo se superano il triplo dell’assegno sociale, ovvero circa 1.600 euro. Di conseguenza, un deposito inferiore a questa cifra è intoccabile, mentre tutto l’importo eccedente potrà essere pignorato.

Vai alla Fonte

Di

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE