Pubblicato il: 21/12/2024
Quali sono le novità per i titolari di Partiva Iva?
In generale, quando si parla di ATECO, si intende la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT per finalità statistiche. In particolare, il codice ATECO è una combinazione alfanumerica (ossia un codice composto dalle lettere dell’alfabeto e/o da numeri), che identifica l’attività economica svolta.
Come specificato dall’ISTAT, la novità riguarda l’aggiornamento dei codici ATECO.
La nuova classificazione verrà adottata in sostituzione di quella attualmente in vigore (cioè la classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022).
Si tratta di un adeguamento resosi necessario per allineare i codici ATECO alla classificazione europea di riferimento, in conformità ai nuovi parametri stabiliti dai Regolamenti europei (ossia il Regolamento delegato Ue 2023/137 del 10 ottobre 2022 della Commissione europea, che ha modificato il Regolamento Ce n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio).
Dunque, cosa cambia dal 1° gennaio 2025?
Chi è titolare di Partita Iva dovrà uniformarsi alla nuova classificazione e dovrà adottarla per qualunque tipologia di adempimento (non solo di natura statistica, ma anche di tipo amministrativo o fiscale).
La data da ricordare è il 1° aprile 2025. Infatti, a partire da inizio aprile ci sarà l’adozione della riclassificazione dei codici.
Di conseguenza, l’aggiornamento dei codici ATECO entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, ma verrà adottato dal 1° aprile 2025.
Per facilitare il passaggio alla nuova classificazione, nei primi mesi del 2025, l’ISTAT – in sinergia con il sistema camerale e l’Agenzia delle Entrate – metterà a disposizione delle tabelle di riclassificazione, che permetteranno ai contribuenti un’analisi comparata tra la precedente versione del 2007 aggiornata nel 2022 e la nuova versione del 2025.
Tuttavia, come sempre accade in presenza di novità, sorge un dubbio: in ambito fiscale, i titolari di Partita Iva cosa devono fare per adeguarsi?
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, bisogna soffermarsi sugli adempimenti da svolgere per la transizione ai codici ATECO aggiornati 2025.
Nello specifico, la nuova classificazione ATECO 2025 dovrà essere utilizzata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, a meno che le indicazioni dei modelli fiscali non riportino diversa indicazione.
Peraltro, come stabilito nella Risoluzione ADE n. 262 del 2008, per i titolari di Partita Iva ciò non determina un obbligo di presentare la dichiarazione di variazione.
Però, visto che saremo dinanzi a cambiamenti, potrebbe ovviamente accadere che un contribuente ritenga comunque necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate una nuova codifica, che vada a rappresentare in modo migliore l’attività economica svolta.
Invece, con riguardo alle finalità statistiche, a far data dal 1° aprile 2025, gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” potranno controllare l’attività economica svolta e confermare o meno la proposta di riclassificazione.
Infine, per il sistema camerale, le Camere di commercio hanno previsto specifiche soluzioni per avviare la nuova codifica nel Registro delle imprese: da inizio aprile 2025, la riclassificazione verrà effettuata d’ufficio e le imprese, che saranno interessate dalla modifica, verranno informate del cambiamento (in tal caso, per un periodo di passaggio, le visure camerali riporteranno sia i codici precedenti, sia quelli aggiornati al 2025).
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