Pubblicato il: 24/12/2024

La riforma dell’Irpef – approvata a dicembre dal Consiglio dei Ministri tramite decreto legislativo – ha introdotto delle modifiche rilevanti per i professionisti, con una nuova modalità di calcolo del reddito. È stato confermato il principio di cassa, il quale implica che i ricavi e le spese vengano considerati nel momento in cui vengono effettivamente incassati o pagati, e non in base alla data di emissione della fattura.
Un'importante novità riguarda l’art. 54 del T.U.I.R., che introduce il concetto di "onnicomprensività": significa che il reddito da lavoro autonomo si calcola come la differenza tra tutti i proventi percepiti e le spese sostenute durante l’anno fiscale.
Tuttavia, il legislatore ha previsto delle eccezioni: se i pagamenti vengono effettuati nell’anno successivo, il reddito viene comunque imputato all'anno in cui il sostituto d’imposta ha versato la ritenuta.
Per esempio, un professionista emette una fattura il 29 dicembre 2024, ma il pagamento da parte del cliente avviene solo il 2 gennaio 2025, e la ritenuta d’acconto viene versata il 16 febbraio 2025. In questo caso, il reddito verrà considerato nel periodo d’imposta 2025, non nel 2024.
Rimborsi spese: le novità introdotte dalla riforma
Un altro aspetto fondamentale della riforma riguarda i rimborsi spese. Fino ad ora, i rimborsi spese, quando pagati dal committente, venivano considerati parte del reddito del professionista. Con le nuove disposizioni, i rimborsi per le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale non concorrono più a formare il reddito da lavoro autonomo. Questo principio è applicato anche ai professionisti che aderiscono al regime forfettario, eliminando la differenza di trattamento tra chi adotta il regime ordinario e chi opta per quello semplificato.
In pratica, i rimborsi non sono più considerati come parte del reddito professionale, purché siano giustificati da costi effettivamente sostenuti dal professionista e addebitati al committente in modo dettagliato. Se il committente non paga i rimborsi, però, il professionista può dedurli dal proprio reddito.
I rimborsi diventano deducibili:
  • se il committente è coinvolto in una procedura disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o se ha avviato una procedura esecutiva senza successo;
  • se il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
I rimborsi spese nel regime forfettario
I professionisti che operano con il regime forfettario beneficiano di un trattamento semplificato delle spese. In passato, anche i rimborsi rientravano nel reddito complessivo del professionista. Tuttavia, con la riforma, i rimborsi spese non sono più considerati nel calcolo del reddito, rendendo il trattamento fiscale per i professionisti forfettari simile a quello previsto per chi è nel regime ordinario.
Tuttavia, le spese rimborsate e riaddebitate non sono deducibili, tranne nei casi in cui il committente non provveda al pagamento di tali spese.
Il principio di cassa
Il principio di cassa, il quale stabilisce che i ricavi e le spese vengono contabilizzati nel periodo in cui sono effettivamente incassati o pagati, rimane in vigore. Tuttavia, l’articolo 54 del T.U.I.R. precisa che, se un pagamento viene ricevuto nel periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui il committente ha effettuato il pagamento, il reddito va comunque attribuito all’anno in cui la ritenuta d’acconto è stata versata dal committente.
Questo chiarimento risolve eventuali conflitti che potrebbero sorgere quando si utilizzano metodi di pagamento come il bonifico bancario, che può essere disposto a fine anno, ma accreditato nell’anno successivo.
Per esempio, se un committente effettua un bonifico il 31 dicembre 2024, ma il pagamento viene accreditato al professionista solo il 3 gennaio 2025, il reddito verrà imputato all'anno fiscale 2024, nonostante l'accredito avvenga nell’anno successivo.

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