Pubblicato il: 27/12/2024
Il blocco del conto può essere anzitutto cautelativo, ossia legato espressamente alle clausole del contratto firmato con il cliente e a prassi operative interne, mirate in primis a garantire la sicurezza delle operazioni. Basti pensare, ad esempio, al caso degli scoperti di conto non autorizzati o ai conti dormienti, ossia quei conti correnti che – essendo inattivi e senza operazioni per un decennio – possono essere "congelati" dalla banca.
Al contempo quest'ultima può disporre autonomamente il blocco, anche nel caso di individuazione di tentativi di accesso non autorizzati, i quali potrebbero essere un chiaro segnale di un furto di identità. Questo tipo di attività suggerisce, infatti, che qualcuno potrebbe aver ottenuto le credenziali di accesso del titolare del conto, per scopi illeciti.
Analogamente, se il correntista non fornisce i documenti richiesti dalla banca per le verifiche di conformità (come aggiornamento dei dati personali a scadenza e controlli di identità), sarà possibile sospendere temporaneamente l’operatività del conto. Per legge, l'istituto ha, comunque, l'obbligo di informare il cliente della necessità di aggiornare i dati per la verifica e, in caso di mancata attivazione dell'intestatario del conto, potrà riservarsi la facoltà di estinguere il rapporto per mancato rispetto delle condizioni contrattuali.
Anche il decesso del titolare rappresenta un caso concreto di temporaneo blocco del conto corrente, fino alla definizione della successione. L'operazione si rivela, infatti, necessaria a garantire che i fondi siano distribuiti correttamente agli eredi, legittimi o testamentari.
Oltre alle situazioni appena viste, la banca potrà impedire al correntista di utilizzare le somme in casi predefiniti espressamente dalla legge. Esistono infatti obblighi normativi, che impongono di intervenire in presenza di situazioni di rischio o di violazione della normativa.
Basti pensare al caso delle segnalazioni antiriciclaggio, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007: l'istituto bancario deve vigilare sui conti correnti e segnalare operazioni sospette – e possibili finanziamenti al terrorismo – a un organismo di controllo ad hoc, l'Unità di Informazione Finanziaria – Uif della Banca d'Italia. Di seguito quest'ultimo procederà alla verifica e, nel frattempo, i fondi nel conto corrente saranno bloccati in via temporanea, in attesa che la situazione sia chiarita. Sono le circostanze tipiche del correntista che si trova improvvisamente a versare una notevole somma di denaro, che non appare giustificata ma, anzi, anomala e incoerente in relazione al suo profilo. Anche le operazioni frazionate per eludere i controlli o i movimenti di denaro da o verso Paesi ad alto rischio (ad esempio paradisi fiscali, zone di conflitto o ad alta instabilità politica, oppure Stati carenti di regolamentazione antiriciclaggio) possono essere "spia" di un'attività illecita.
Non solo. Ai sensi dell'art. 321 del c.p.p. la magistratura può disporre – con provvedimento ad hoc – il sequestro preventivo dei fondi che si trovano su un conto corrente, se questi sono considerati collegati a un reato. L'istituto bancario dovrà adeguarsi alla misura cautelare stabilita dal giudice. E sempre il tribunale potrà intervenire – disponendo il blocco del conto corrente – qualora si sia attivato un creditore del correntista, attraverso la procedura del pignoramento presso terzi (di cui all'art. 543 del c.p.c., che scatta qualora il debitore non saldi il dovuto.
Alla scoperta del blocco, il cliente potrà ovviamente mettersi in contatto con la sua banca che, per legge, è in linea generale tenuta a rendere note le specifiche ragioni del congelamento dei fondi. Conseguentemente:
- se il blocco è da ritenersi legittimo e non arbitrario, il correntista dovrà regolarizzare quanto prima la sua situazione, ad esempio pagando il debito pregresso e non ancora saldato;
- in ipotesi di contestazione da parte del cliente, questi potrà agire tramite formale reclamo all'istituto di credito, richiedendo di poter tornare ad usare i fondi. La banca dovrà rispondere entro un mese e, se non lo fa o se rifiuta lo sblocco, sarà possibile fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario – Abf.
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