Pubblicato il: 26/12/2024
Il congedo parentale spetta a qualsiasi genitore ne faccia richiesta, purché sia un lavoratore dipendente. Se dovesse cessare il rapporto di lavoro, con esso si concluderà anche il congedo.
Negli ultimi anni, il congedo parentale ha visto numerosi interventi da parte del legislatore per renderlo più flessibile e idoneo alle esigenze dei lavoratori. Ad oggi, tale misura è sempre più improntata a tutela anche dei padri lavoratori, nell’ottica di incentivare la bigenitorialità intesa come condivisione, tra genitori, della cura e dell’assistenza del bambino.
Con il messaggio n. 4301/2024, l’Inps ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili all’istituto del congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27 bis del citato Testo unico.
In particolare, con riferimento al termine di prescrizione, l’Inps precisa che, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge n. 138/1943, previsto per l’indennità di malattia. Quanto al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Questo – chiarisce l’Inps – in considerazione anche di alcune analoghe decisioni della giurisprudenza di legittimità in materia e, soprattutto, attesa la natura della misura quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo.
Ma in cosa consiste di preciso il congedo di paternità obbligatorio?
Il congedo di paternità obbligatorio è un periodo di astensione dal lavoro, riconosciuto ai padri lavoratori, della durata di 10 giorni, fruibili nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto ai 5 successivi ad esso, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.
Il periodo è calcolato allo stesso modo anche rispetto alla data di ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione o di affidamento o collocamento temporaneo.
Obiettivo del congedo di paternità obbligatorio è ottenere una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne e permettere una precoce instaurazione del legame tra padre e figlio.
Tale congedo va ad aggiungersi, e non a sostituirsi, al periodo di congedo di paternità alternativo, che spetta al padre solo in funzione della morte, grave infermità della madre o abbandono del figlio da parte della madre stessa.
Importanti novità sono state introdotte sul tema dal D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, in materia di conciliazione vita-lavoro per i genitori e i prestatori di assistenza, che ha introdotto la previsione di pesanti sanzioni amministrative (da 516,00 € a 2.582,00 €) per i datori di lavoro che impediscano ai lavoratori di fruire correttamente e liberamente del diritto al congedo di paternità.
Inoltre, con il medesimo provvedimento, il legislatore ha disposto l’aumento a 11 mesi della durata complessiva del congedo previsto per i nuclei familiari mono-genitoriali, ovvero in caso di decesso o inabilità dell’altro genitore, ovvero di mancato riconoscimento del bambino.
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