Pubblicato il: 18/09/2024

Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1734 del 12 giugno 2024, ha chiarito quali sono le modalità corrette per convocare un'assemblea condominiale. È stato ribadito che l'amministratore deve seguire esclusivamente le modalità previste dalla legge. In particolare, l'avviso di convocazione può essere trasmesso solo tramite raccomandata, PEC, fax o consegna diretta a mano. Sono esclusi altri metodi come e-mail, messaggi in cassetta postale, SMS o WhatsApp.
Questi strumenti, sebbene pratici e spesso richiesti dai condomini, non sono riconosciuti come validi sul piano legale. Se le regole dell'art. 66 delle disp. att. c.c. non vengono rispettate, qualsiasi decisione presa nell'assemblea risulterà nulla.
Chi ha l'onere della prova della corretta convocazione?
Nella sentenza del Tribunale di Monza viene affrontata anche la questione dell'onere della prova. Spetta all’amministratore dimostrare che la convocazione è stata regolarmente notificata ai condomini. In caso di contestazioni, è fondamentale che vengano utilizzate solo le modalità riconosciute dalla legge per rendere valide sia la convocazione che le delibere dell'assemblea. Il tribunale ha così delineato chiaramente i limiti per evitare conflitti e disguidi tra amministratori e condomini.
Il caso specifico
Un caso concreto ha visto protagonista Caio, proprietario di due unità immobiliari nel Condominio Alfa. Caio ha contestato le delibere assembleari del 31 gennaio 2022 e del 31 luglio 2022, chiedendone l'annullamento per mancato rispetto delle modalità di convocazione previste dall'art. 66 delle disp. att. c.c. delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 6 del regolamento condominiale. In particolare, Caio ha sottolineato che:
  • la convocazione era avvenuta tramite e-mail e con la consegna dell’avviso nella cassetta postale;
  • non aveva ricevuto le e-mail poiché erano state inviate all'indirizzo di posta ordinaria, che Caio controllava raramente.

La decisione del tribunale
Il tribunale ha accolto l’impugnazione di Caio e ha annullato le delibere assembleari con queste motivazioni:
  • se un condomino contesta la mancata convocazione, spetta al condominio dimostrare di aver rispettato le modalità e i tempi stabiliti dalla legge. Non può essere il condomino a dover dimostrare la mancanza della convocazione;
  • prima della modifica del 2012, l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile non specificava particolari modalità per la convocazione. Era sufficiente che questa avvenisse in modo che il condomino ne fosse a conoscenza (es. affissione nell'atrio, avviso in cassetta postale o comunicazione orale);
  • la riforma del 2012 ha, invece, introdotto l'obbligo di comunicare tramite raccomandata, PEC, fax o consegna a mano, privilegiando così la forma scritta. L'invio di una semplice e-mail non ha lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno, né l'avviso depositato nella cassetta postale equivale a una consegna a mano;
  • non si può presumere che un condomino sia a conoscenza della convocazione solo perché il messaggio è stato inviato. Diversamente dal possessore di un indirizzo PEC, chi ha un’e-mail ordinaria non è obbligato a controllare regolarmente la propria casella di posta. Anche la conferma di lettura di una e-mail non ha il valore legale previsto dalla legge;
  • lo stesso vale per la consegna nella cassetta postale: il condomino non ha alcun obbligo di controllare giornalmente la propria posta, quindi non si può dare per scontato che sia a conoscenza della convocazione.

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