Pubblicato il: 26/12/2024

Con il 2025 ci sarà la rivalutazione dell’assegno ordinario di invalidità, così come di tutti gli altri trattamenti previdenziali.

Qual è la rivalutazione dell’assegno ordinario di invalidità per il prossimo anno?

Quando parliamo di rivalutazione, ci riferiamo alla procedura con cui l’ammontare dei trattamenti previdenziali ed assistenziali viene adeguato al tasso di inflazione.

Dunque, quali sono i nuovi importi per l’assegno ordinario di invalidità nel 2025?

In generale, l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica che viene erogata su richiesta dell’interessato, in presenza di determinati requisiti.

Innanzitutto, si tratta di un trattamento economico che l’INPS riserva ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, ai lavoratori autonomi (ad esempio, artigiani, commercianti o coltivatori diretti) e a quelli iscritti alla Gestione Separata.

Nello specifico, l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione riconosciuta in favore di chi soffre di infermità fisica o mentale tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari a meno di un terzo: cioè, l’invalidità deve superare i due terzi e la restante capacità lavorativa deve essere minore di un terzo.

Altro presupposto è quello dei contributi versati.

Infatti, è necessario che il soggetto abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e almeno cinque anni di contributi (260 settimane), di cui almeno tre anni (156 settimane) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Però non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa: ossia, l’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma sono previsti limiti di reddito e, superate queste soglie, l’importo dell’assegno sarà diminuito.

Quindi, quali saranno gli importi dell’assegno dal prossimo gennaio?

L’ammontare dell’assegno ordinario di invalidità viene determinato con le stesse regole con cui si calcola una pensione "normale".

Pertanto, bisogna distinguere a seconda che il soggetto abbia iniziato a lavorare prima o dopo il 31 dicembre 1995:

  • se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa prima del 31 dicembre 1995, l’importo del trattamento viene individuato con il sistema di calcolo misto. In tal caso, una quota sarà calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo;
  • se il soggetto ha cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, l’ammontare dell’assegno è determinato con il sistema contributivo.

A partire dall’anno nuovo, è prevista una rivalutazione dello 0,8% per l’adeguamento all’inflazione. In particolare, ad essere oggetto di rivalutazione è la c.d. pensione minima (che sarà di 603,40 euro per 13 mensilità, cui però si aggiungerà la maggiorazione del 2,2% che porterà l’importo a 616,67 euro) e non l’assegno ordinario di invalidità.

Però proprio il richiamo al trattamento minimo è fondamentale, poiché esso è il parametro di riferimento per verificare non solo la possibilità di integrazione dell’assegno ordinario d’invalidità, ma anche la sua compatibilità con altri redditi.

Quando è possibile integrare l’assegno?

Qualora l’ammontare dell’assegno ordinario di invalidità sia inferiore al trattamento minimo stabilito, può esserci una sua integrazione fino a raggiungere tale soglia.

Tuttavia, bisogna ricordare che tale integrazione non può essere applicata a chi ha redditi propri superiori a due volte l’importo annuo dell’assegno sociale, oppure a coloro che hanno la pensione calcolata integralmente con il sistema contributivo.

Infine, come detto, l’assegno ordinario d’invalidità può essere soggetto a riduzioni in base al reddito da lavoro percepito dall’interessato.

Ancora una volta, è importante guardare al trattamento minimo.

Sulla base delle limitazioni di reddito come rivalutate al 2025, se il reddito è superiore dalle quattro alle cinque volte l’importo del trattamento minimo annuo (redditi tra 31.376,28 e 39.220,35 euro), l’ammontare dell’assegno verrà ridotto del 25%; quando il reddito supera di cinque volte il trattamento minimo annuo (redditi oltre 39.220,35 euro), è prevista una diminuzione del 50% dell’importo dell’assegno.


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