Pubblicato il: 22/12/2024
A prescindere da ciò che sarà messo nero su bianco nella legge di Bilancio 2025, in materia sono recentemente giunte alcune utili indicazioni da parte dell'Inps, grazie al messaggio n. 4254 del 13 dicembre scorso. L'istituto affronta un caso particolare (ma che ha generato notevoli richieste di chiarimento), aggiornando i criteri di calcolo della misura. Ci si riferisce alla situazione dei lavoratori licenziati e disoccupati che, nel quadriennio di riferimento ai fini della quantificazione dell'indennità, non hanno percepito alcuna retribuzione.
In sostanza, l'Istituto ha spiegato che il diritto all'indennità in oggetto ricorre anche qualora il lavoratore non possa vantare una retribuzione imponibile negli ultimi 4 anni, da utilizzare come base di calcolo dell'indennità. Ma in che senso ciò è possibile? Aprendo una breve parentesi, ricordiamo che – per legge – la Naspi spetta a chi si trova nel c.d. stato di disoccupazione e ha maturato il requisito delle 13 settimane di versamento di contributi, nel quadriennio anteriore all'inizio del periodo di disoccupazione. Ribadiamo altresì che l'art. 4, comma 1 del citato D.Lgs. 22/2015, istitutivo della Naspi, in merito al calcolo e alla misura della prestazione prevede che la stessa deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Una situazione scomoda per il lavoratore, che comporta l’impossibilità di ricavare le retribuzioni necessarie al calcolo dell'indennità mensile, non essendovi nel quadriennio alcuna giornata di presenza, che consenta di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della Naspi (e non potendo applicarsi il c.d. meccanismo di neutralizzazione).
La circolare Inps n. 94 del 2015 aveva in verità già chiarito che, ai fini del calcolo dell’indennità, debbono essere considerate tutte le settimane di contribuzione, al di là del fatto che siano interamente o parzialmente retribuite. E, coerentemente con ciò, nel recente messaggio n. 4254 l'istituto ha sottolineato che, per determinare l'importo della prestazione, "si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell’Inps".
In sintesi, Inps ha spiegato che – per i lavoratori cassintegrati a zero ore – la retribuzione quadriennale per calcolare la Naspi viene sostituita dalla contribuzione riconosciuta al lavoratore per i periodi di Cig. Per questa via, il diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione sarà comunque salvo.
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