Pubblicato il: 28/11/2024

Novità di estremo rilievo per il consumatore arrivano in materia di contratti luce e gas, con un testo che intende porre un effettivo freno alle truffe e ai tentativi di raggiro via telefono, ma che mira anche a riequilibrare il rapporto tra operatori dell'energia e clienti dopo anni di “turbolenze” nel settore, dovute agli incrementi imprevedibili e improvvisi dei prezzi e ai processi di definitiva liberalizzazione.

Una nuova delibera di Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – include infatti disposizioni recanti tutele specificamente rivolte alle utenze luce e gas e recepisce gli aggiornamenti al Codice del Consumo, contenuti nel D.Lgs. n. 26 dello scorso anno e nella legge annuale sulla concorrenza di alcuni anni fa. Non solo. La delibera 395/2024/R/com rafforza gli obblighi dei venditori in ipotesi di modifica delle condizioni contrattuali e armonizza le regole in tema di offerte cc.dd. PLACET e di servizio di tutela della vulnerabilità.

Anche in considerazione dei numerosissimi casi di pratiche commerciali scorrette e truffe telefoniche, l'iniziativa di Arera è certamente lodevole: a partire dal primo gennaio del prossimo anno, a seguito della fine del mercato tutelato, il consumatore potrà contare sull'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità. Ma quali sono, in concreto, i punti chiave del provvedimento? Ecco di seguito una sintesi.

Anzitutto il responsabile delle modalità con le quali saranno proposte le offerte sarà, comunque, il venditore: ossia la compagnia energetica che emette le bollette luce e gas, al di là del fatto che dia poi la gestione delle attività a soggetti terzi. In altre parole, a tutela del consumatore viene ribadita la responsabilità dei venditori, per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche in riferimento ai servizi telemarketing e teleselling affidati a intermediari, al di là della tecnologia o delle modalità organizzative di promozione dei contratti.

Inoltre, tra le novità più rilevanti di cui alla delibera Arera, c'è l’obbligo in capo al venditore – nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza – di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni su mezzi di comunicazione elettronica che permettano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole e in grado di indicare data e ora della comunicazione.

In sostanza, tali nuovi contratti saranno validi esclusivamente in forma scritta (e su supporto durevole e idoneo alla comunicazione elettronica), senza più possibilità di accordo o adesione telefonica, tramite risposta affermativa dell'utente. Anzi quest’ultimo, pur contattato al telefono, sarà vincolato soltanto dopo aver sottoscritto l’offerta e un distinto documento, che ne comprova l’accettazione. Per i contratti via telefono sarà necessario che, ai fini della validità del consenso, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile.

Per chiarezza, ricordiamo che – ai sensi dell'art. 45, lettera l) del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) – per "supporto durevole" si intende: "ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate".

Esempi di supporto durevole sono la comunicazione cartacea (via posta) e la comunicazione elettronica, come il file inviato tramite e-mail o il testo sul sito web o sull’app del venditore.

Inoltre, con la delibera Arera, il diritto di ripensamento sale da 14 a 30 giorni in ipotesi di adesione ad un'offerta presentata da un venditore porta a porta, che si presenta nell'abitazione del cliente domestico senza appuntamento.

A tutela del consumatore vi è, poi, la novità che cambia i termini di preavviso per le modifiche unilaterali e i rinnovi del contratto luce e gas. Essi non potranno infatti essere inferiori a 3 mesi, tranne il caso della riduzione ad un solo mese se la novità implica una decurtazione dei corrispettivi per il consumo, determinati dal venditore. Il cambiamento dovrà esser reso noto in modo trasparente in un documento ad hoc e distinto da altri documenti (come, ad esempio, le fatture o i resoconti).

Per quanto riguarda le offerte cc.dd. PLACET – ossia le offerte alle quali accedono i consumatori che, dopo il termine del mercato tutelato, non hanno compiuto alcuna scelta in tema di fornitura di energia – sono fissati i requisiti minimi della modulistica contrattuale (costi, condizioni della fornitura del servizio, possibilità di reclamo ecc.). La compagnia energetica dovrà garantire la trasparenza del rinnovo delle condizioni economiche delle offerte PLACET, comunicandolo in forma scritta dopo i primi 12 mesi, sempre con almeno 3 mesi di preavviso e tramite un supporto durevole che assicuri l'integrità e la conservazione dei dati nel corso del tempo.

Concludendo, ribadiamo che dal primo gennaio 2025 entreranno in vigore nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, previste dalla citata delibera Arera. L’obiettivo è offrire maggiori garanzie e trasparenza contrattuale, sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia in fase contrattuale nell'ipotesi di modifica delle condizioni da parte del venditore.


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