Pubblicato il: 18/11/2024
Tenuto conto del dettato dell'art. 66 delle disp. att. c.c., primo comma, il professionista convoca l'assemblea condominiale:
- per l’approvazione del rendiconto condominiale annuale e del correlato piano di suddivisione delle spese. L’obbligo di convocare l’assemblea va rispettato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- laddove ne sia fatta domanda da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio, per trattare di argomenti specifici di interesse comune o individuale (assemblea straordinaria);
- nei casi dettagliati eventualmente dal regolamento condominiale.
- art. 1117 quater del c.c., in ipotesi di violazione delle destinazioni d'uso delle parti comuni, per far terminare il comportamento;
- art. 1120 del c.c., in ipotesi in cui sia necessario disporre innovazioni migliorative per le cose comuni;
- art. 1129 del c.c., in caso di gravi irregolarità fiscali o inottemperanze nella gestione economica-finanziaria del condominio da parte dell’amministratore, il cui mandato potrà essere revocato.
Ebbene, se l’amministratore condominiale non convoca l’assemblea nei casi disposti dalla legge o dal regolamento del palazzo, i singoli condomini – come accennato in apertura – hanno a disposizione alcune contromisure.
Anzitutto, è possibile l'invio di una richiesta formale scritta tramite raccomandata a/r o la più moderna PEC, indicando con precisione gli argomenti da trattare e i motivi di urgenza, che impediscono di aspettare ulteriormente. I condomini dovranno poi attendere dieci giorni, confidando nell'indizione della riunione da parte dell'amministratore.
In ipotesi di perdurante non indizione dell'adunanza, i condomini saranno liberi di autoconvocare l'assemblea, facendo le veci dell’amministratore inerte e svolgendo, quindi, i compiti utili a calendarizzare l'adunanza condominiale. L'autoconvocazione deve essere effettuata da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.
Ecco in sintesi le incombenze:
- invio, esclusivamente con raccomandata a/r, PEC, lettera consegnata a mani, telegramma o fax, degli avvisi di convocazione a tutti i condomini;
- indicazione nell’avviso, oltre che del luogo e della data, dell'ordine del giorno, ossia degli argomenti di cui si discuterà nell'adunanza.
Vai alla Fonte