Pubblicato il: 04/11/2024
In primo luogo, si parla di passo carrabile con riferimento a un tratto di suolo pubblico destinato al passaggio di veicoli tra un’area privata e la strada. Parcheggiare di fronte a un passo carrabile è proibito, poiché ostacolerebbe la circolazione degli altri veicoli. È sempre vietata la sosta, mentre è consentita una fermata temporanea, tranne nei casi in cui la segnaletica indichi diversamente.
Sebbene il passo carrabile sia uno spazio riservato al transito veicolare, esso non fa parte della proprietà privata. La concessione per il passo carrabile è rilasciata dal Comune per consentire che l’accesso ad una determinata area (ad esempio un garage o l’ingresso di un condominio) sia sempre libero, ma lo spazio resta pubblico. La richiesta di un passo carrabile serve a garantire libertà di accesso alla proprietà, ma non conferisce alcun diritto esclusivo sull’area.
Pertanto, nemmeno il proprietario dell’area in corrispondenza del passo carrabile può parcheggiarvi, poiché tale zona continua a essere pubblica. Ne deriva che il proprietario dell’area non potrà esercitare uno ius ad excludendi alios, dal momento che la zona su cui insiste il passo carrabile non è di sua proprietà. Il diritto di esclusione di altri veicoli potrà essere esercitato solo in casi particolari.
In ambito condominiale, invece, accade spesso che i proprietari di garage utilizzino l’area davanti al proprio box per parcheggiare la propria vettura. Si pensa infatti che, trattandosi di una zona ove è presente l’accesso alla loro proprietà, abbiano diritto a farne uso. In realtà, tale area rientra negli spazi comuni del condominio, salvo diversa decisione dell’assemblea condominiale.
Questo implica che ogni condomino ha il diritto di utilizzare la zona antistante i garage di proprietà esclusiva di altri condomini, anche per parcheggiare le proprie vetture. Tuttavia, nessuno può impedire al proprietario del box di accedere al suo garage, dato che l’uso delle parti comuni deve essere esercitato garantendo il libero e pieno godimento da parte di tutti i condomini. Di conseguenza, l’area davanti ai garage è utilizzabile da tutti i condomini, ma senza ostacolare l'accesso al box del proprietario.
Il proprietario del garage può, dunque, parcheggiare davanti ad esso, ma senza rivendicare un uso esclusivo, a meno che il regolamento condominiale non preveda una deroga. Inoltre, non essendo considerato un passo carrabile, non vige alcun divieto di parcheggiare in modo da bloccare l’accesso al proprio garage, purché ciò non ostacoli gli altri condomini.
Differente, invece, è il caso di un cancello a ridosso di una strada pubblica, per il quale però non è presente alcun passo carrabile. Ebbene, in tali ipotesi non c’è alcun divieto di parcheggiare di fronte al cancello, salvo indicazioni contrarie della segnaletica. In assenza di tali indicazioni, qualsiasi persona può parcheggiare davanti al cancello, non solo il proprietario dell’area.
Va ricordato, comunque, che impedire il passaggio, con o senza passo carrabile, potrebbe configurare il reato di violenza privata nei confronti del proprietario. Tuttavia, il reato in commento, previsto dall’art. 610 del c.p. si perfeziona solo in presenza di alcuni requisiti, ovvero la violenza o la minaccia (che fungono come elementi costitutivi del reato) e la volontà di usare violenza o minaccia al fine di costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa. Pertanto, in assenza di tali presupposti, chi parcheggia la propria vettura dinanzi ad un cancello di proprietà altrui non rischia particolari conseguenze, a meno che non utilizzi il parcheggio per limitare la libertà di movimento degli altri condomini.
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