Pubblicato il: 04/11/2024
La circolare in commento rappresenta la prima guida per l’applicazione del decreto Salva Casa, introducendo le “prime indicazioni di massima circa l’interpretazione e l’applicazione del decreto”.
Più nel dettaglio, il documento affronta tre temi cruciali per il Comune, ovvero:
- mutamenti di destinazione d’uso;
- oblazioni e accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 bis del T.U. edilizia;
- agibilità.
All’interno delle norme relative ai cambi di destinazione d’uso – contenute nel decreto Salva Casa – si legge frequentemente: “Ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni”. Ebbene, il Comune di Roma ha interpretato questa clausola, chiarendo che “restano comunque fatte salve anche le disposizioni delle norme della pianificazione urbanistica comunale in merito alle destinazioni d’uso e ai mutamenti di destinazione d’uso ammissibili”. In altre parole, secondo l’interpretazione dell’amministrazione capitolina, le prescrizioni contenute nel piano urbanistico e le relative norme tecniche d’attuazione prevalgono sulle norme del decreto Salva Casa.
Con riferimento al tema dell’agibilità, il decreto Salva Casa dispone che un tecnico abilitato può certificare, in deroga alle disposizioni ordinarie, la conformità igienico-sanitaria di immobili con altezze minime di 2,40 metri e superfici di 20 metri quadrati per monolocali e 28 metri quadrati per bilocali. L’obiettivo è superare standard di agibilità considerati ormai non più attuali.
Secondo il Comune di Roma, tuttavia, tale deroga è applicabile “esclusivamente per interventi sul patrimonio edilizio esistente atti a garantirne il miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie”. La circolare, quindi, circoscrive l’ambito di applicazione della deroga, escludendola con riferimento ai cambi di destinazione d’uso, alle nuove costruzioni o agli interventi di demolizione e ricostruzione.
Inoltre, la circolare precisa che la previsione contenuta nel Salva Casa non può essere interpretata come “una sanatoria di opere realizzate abusivamente con dette caratteristiche dimensionali in assenza o in difformità dal titolo edilizio”.
La circolare, inoltre, dedica diverse sezioni alla conformità e al calcolo delle sanzioni applicabili in varie situazioni: un calcolo che, secondo molti tecnici, è apparso complesso fin da subito. Il Comune ha così incluso una tabella con le varie opzioni.
Tra le casistiche illustrate, si distingue soprattutto tra gli interventi che rispettano il requisito della doppia conformità (urbanistica ed edilizia, sia al momento dell’esecuzione che della richiesta della sanatoria) e quelli che rispettano solo la doppia conformità asimmetrica, ovvero i casi in cui l’intervento è “conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione”.
Vai alla Fonte