Pubblicato il: 31/10/2024

Una sentenza che sicuramente non passerà inosservata – e che, in effetti, pone un precedente in tema di obbligo vaccinale per l'accesso all'asilo – è stata recentemente emessa dal tribunale di Torino. Nel provvedimento si torna a parlare di vaccini, doveri dei genitori e condizioni per l'ammissione alle scuole dell'infanzia.

La vicenda, che ha portato alla stesura della sentenza n. 5037 del tribunale piemontese, aveva coinvolto i genitori di un bambino, contro cui – da parte del Comune – era stato preso un provvedimento di revoca dell'iscrizione all'asilo, a seguito dell'accertamento della non regolarità dello status vaccinale del figlio. Contrari alla decisione, i genitori scelsero di impugnare il provvedimento, intraprendendo un'azione giudiziaria nei confronti dell'ente locale e affermando che la suddetta decadenza violava sia il diritto alla privacy che il diritto costituzionale alla salute.

In particolare, la coppia si è appellata al dettato dell'art. 32 della Costituzione italiana, affermando che il dovere di vaccinazione non poteva essere applicato senza il loro consenso informato. Anzi, secondo la loro tesi, questo consenso avrebbe dovuto prevalere sulla normativa in tema di vaccinazioni obbligatorie per l’accesso agli asili, e ciò perché la tutela del diritto alla salute dovrebbe toccare anche la libertà di scelta in campo sanitario. Anzi si sarebbe dovuto parlare, piuttosto, di diritto dei genitori al dissenso informato e alla non vaccinazione del bambino.

Il giudice di primo grado ha diversamente sostenuto che l'obbligo vaccinale per la frequenza delle scuole dell’infanzia non costituisce alcuna violazione del citato articolo costituzionale, rappresentando una misura di tutela per tutta la comunità. In altre parole, la vaccinazione – come condizione obbligatoria per accedere alla scuola – non protegge solo il singolo ma favorisce l'introduzione di una copertura immunologica che tutela la collettività, compresi i bambini che – per una particolare condizione di vulnerabilità – non possono ricevere il vaccino.

Non solo. Il tribunale di Torino, con la sentenza n. 5073, ha rimarcato che il consenso informato, pur principio di estremo rilievo, non è applicabile nella situazione in oggetto. Come accennato, infatti, la legge dispone l’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’accesso agli asili, allo scopo di tutelare il primario bene collettivo della salute pubblica. Da parte loro, i genitori conservano comunque la libertà di non vaccinare i figli, a patto però di rispettare le limitazioni all'accesso alle strutture pubbliche.

Nel procedimento giudiziario la coppia ha altresì lamentato la violazione del diritto alla privacy, considerando che il dovere di rendere noto lo status vaccinale del figlio varcherebbe i confini della sfera di riservatezza circa i dati personali. Ma, anche sotto questo piano, il tribunale non ha accolto le richieste dei genitori e, anzi, ha ritenuto che la volontà del Comune di escludere i minori non vaccinati fosse assolutamente legittima.

Piuttosto, l'obbligo di trasparenza e di comunicazione – in merito allo status vaccinale – è fondato sulla necessità di sicurezza delle strutture scolastiche ed educative. Perciò, considerato che tale dovere attiene a informazioni rilevanti per il bene primario della salute della comunità, non può esservi alcuna violazione del diritto alla riservatezza.

Concludendo, la prima sezione civile del tribunale di Torino ha così deciso il caso, accogliendo la tesi del Comune e confermando la legittimità della condizione della vaccinazione obbligatoria per l'ammissione effettiva all'asilo, pena la decadenza dall'iscrizione.


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