Pubblicato il: 25/10/2024

Di recente, un fatto di cronaca riguardante un istituto scolastico della provincia di Roma ha fatto molto discutere, a livello nazionale, relativamente alla registrazione di video all’interno degli ambienti scolastici. In particolare, nel caso in esame, una studentessa aveva registrato alcuni video a scuola, che aveva successivamente pubblicato sul social network Tik Tok.
Veniva quindi convocato un consiglio di classe straordinario disciplinare, per decidere che tipo di provvedimenti adottare nei confronti della studentessa. Tuttavia, nel corso del consiglio di classe, il genitore dell’alunna ha aggredito verbalmente sia il personale docente dell’istituto che il dirigente scolastico.

Tanto premesso, è necessario esaminare in profondità il motivo per cui è vietato filmare a scuola e quali sono le possibili conseguenze.
Ebbene, al riguardo la Corte di Cassazione, in una recente ordinanza, la n. 14270/2022, è stata piuttosto chiara: la registrazione di video in un contesto scolastico è illegittima e può dare luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare.
La pronuncia della Suprema Corte trova conferma nella normativa in materia di protezione della privacy.
In particolare, la Corte ha dichiarato che “in materia di diritto alla privacy, poiché la voce di una persona, registrata da un apparecchio elettronico, costituisce un dato personale se ed in quanto essa consente di identificare la persona interessata e considerato che nella registrazione della lezione che si svolge in una classe possono essere contenuti interventi degli studenti, la cui persona è facilmente identificabile trattandosi di una comunità ristretta, deve ritenersi legittimo l’ordine di servizio del dirigente dell’Istituto scolastico con il quale sia vietato ad un docente di registrare le lezioni svolte in classe”.
Ancora, nella detta ordinanza si legge: “è legittimo il divieto del dirigente scolastico di utilizzare registratori in classe al fine di tutelare la “riservatezza” degli alunni. In caso di registrazione di immagini e suoni, anche per uso personale, occorre informare preventivamente gli interessati, acquisire il loro consenso informato ed osservare tutte le cautele previste”.

Pertanto, filmare in un contesto scolastico costituisce violazione del regolamento scolastico, potendo dare luogo all’irrogazione di sanzioni disciplinari. La gravità del fatto aumenta se i video vengono caricati online, ad esempio sui social network.
Si ricorda che l’uso dei cellulari è vietato in particolare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le restrizioni sono state ulteriormente inasprite nell’anno scolastico 2024/2025, con una nuova circolare ministeriale firmata da Valditara e nuove regole di condotta.

Situazione diversa, invece, riguarda la registrazione di video per scopi didattici. Essa infatti è permessa, a condizione che vi sia l’autorizzazione esplicita del docente o che il regolamento d’istituto lo consenta. Tuttavia, lo scopo didattico non è sufficiente, da solo, a giustificare una deroga al divieto; è necessario anche che il video non venga in alcun modo diffuso online e rimanga ad esclusivo uso personale dello studente, nel rispetto della privacy.
All’interno delle FAQ del Garante per la protezione dei dati personali si legge quanto segue: “spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle aule o nelle scuole stesse. In ogni caso, laddove gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte


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